Legge Acerbo : PRESENTE! COME IL CODICE ROCCO

Un dibattito non più rinviabile: la Repressione che viene : ovvero polizia preventiva. uccisione preventiva

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MaNiFeSTo PeR La SoPPReSSioNe Dei PARTITI POLITICI : Simone Weil

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Legge Acerbo:

QUELLA CHE RITORNA SEMPRE UNA VOLTA COME LEGGE TRUFFA ORA COME PROPORZIONALE SPROPOSITATA

 

La legge elettorale italiana del 1923 fu adottata dal Regno d’Italia nelle elezioni del 1924. Essa è usualmente indicata come legge Acerbo dal nome dell’omonimo deputato che ne redasse il testo[1].

La legge (approvata il 18 novembre 1923 con il n. 2444) fu voluta da Benito Mussolini allo scopo di assicurare al Partito Nazionale Fascista una solida maggioranza parlamentare.

L’iter parlamentare

Il disegno di legge, redatto dall’allora sottosegretario alla presidenza del consiglio Giacomo Acerbo, fu approvato il 4 giugno 1923 dal Consiglio dei ministri presieduto da Mussolini; il successivo 9 giugno venne presentato alla Camera dei Deputati e sottoposto all’esame di una commissione – detta dei “diciotto” – nominata dal presidente Enrico De Nicola, secondo il criterio della rappresentanza dei gruppi.

La commissione fu composta da Giovanni Giolitti con funzioni di presidente, da Vittorio Emanuele Orlando per il gruppo della “Democrazia” e da Antonio Salandra per i liberali di destra (entrambi con funzioni di vicepresidente), da Ivanoe Bonomi per il gruppo riformista, Giuseppe Grassi per i demoliberali, Luigi Fera e Antonio Casertano per i demosociali, Alfredo Falcioni per la “Democrazia Italiana” (nittiani e amendoliani), Pietro Lanza di Scalea per gli agrari, Alcide De Gasperi e Giuseppe Micheli per i popolari, Giuseppe Chiesa per i repubblicani, Costantino Lazzari per i socialisti, Filippo Turati per i socialisti unitari, Antonio Graziadei per i comunisti, Raffaele Paolucci e Michele Terzaghi per i fascisti e Paolo Orano (in realtà anche lui fascista) per il gruppo misto[2].

Il sistema delineato dal ddl Acerbo andava a modificare il sistema proporzionale in vigore da 4 anni, integrandolo con un premio di maggioranza, che sarebbe scattato in favore del partito più votato che avesse anche superato il quorum del 25%, aggiudicandosi in tal modo i 2/3 dei seggi. Durante la discussione in commissione i popolari avanzarono numerose proposte di modifica, prima cercando di ottenere l’innalzamento del quorum al 40% dei votanti e poi l’abbassamento del premio ai 3/5 dei seggi; ogni tentativo di mediazione fu però vano e la commissione licenziò l’atto nel suo impianto originale, esprimendo parere favorevole a seguito di una votazione terminata 10 a 8.[3][4].

Il ddl venne quindi rimesso al giudizio dell’aula, dove le opposizioni tentarono di modificarlo nuovamente: esse confluirono attorno ad un emendamento presentato da Bonomi, che proponeva ancora di alzare il quorum per lo scatto del premio di maggioranza, dal 25% al 33% dei voti espressi. Il tentativo fallì, anche per la rigida posizione assunta dal governo, che opponendo la fiducia riuscì a prevalere (seppur di stretta misura): su 336 presenti in 178 votarono a favore della fiducia e contro l’emendamento, 157 a favore dell’innalzamento della soglia e contro il governo; decisivo risultò il numero degli assenti – ben 53 – che avrebbero potuto orientare in modo diverso l’esito del voto[5][6].

Il 21 luglio del 1923 il ddl Acerbo venne infine approvato con 223 sì e 123 no: a favore si schierarono il Partito Nazionale Fascista, buona parte del Partito Popolare Italiano[7], la stragrande maggioranza dei componenti i gruppi parlamentari di tendenze liberali e la quasi totalità degli esponenti della destra, fra i quali Antonio Salandra; negarono il loro appoggio i deputati dei gruppi socialisti, i comunisti, la sinistra liberale e quei popolari che facevano riferimento a don Sturzo. La riforma entrò in vigore con l’approvazione del Senato del Regno, avvenuta il 18 novembre[8] con 165 sì e 41 no. Nella discussione del disegno di legge presso il Senato ebbe un ruolo di primo piano il senatore Gaetano Mosca.

Il meccanismo elettorale

Tale legge prevedeva l’adozione di un sistema proporzionale con premio di maggioranza, all’interno di un collegio unico nazionale suddiviso in 16 circoscrizioni elettorali. A livello circoscrizionale ogni lista poteva presentare un numero di candidati che oscillava da un minimo di 3 a un massimo dei due terzi di quelli eleggibili (non più di 356 su 535, quindi); oltre al voto di lista era ammesso il voto di preferenza. Il risultato nel collegio unico era decisivo per determinare il modo di distribuzione dei seggi: nel caso in cui la lista più votata a livello nazionale avesse superato il 25% dei voti validi, avrebbe automaticamente ottenuto i 2/3 dei seggi della Camera dei Deputati, eleggendo in blocco tutti i suoi candidati; in questo caso tutte le altre liste si sarebbero divise il restante terzo dei seggi, sulla base di criteri simili a quelli della legge elettorale del 1919. Ai principi di quest’ultima ci si richiamava anche in un altro caso, per l’attribuzione di tutti i seggi, se nessuna delle liste concorrenti avesse superato il 25% dei voti.

In sede di approvazione tale meccanismo fu spacciato per democratico, in quanto la propaganda fascista pretendeva che garantisse il diritto di tribuna alle minoranze, rappresentato da quel terzo dei seggi dell’assise parlamentare che sarebbe stato loro assegnato comunque, pure nel caso che fossero scese al di sotto del 33% dei suffragi.

Gli effetti

Alle elezioni del 6 aprile 1924 il Listone Mussolini prese il 60,09% dei voti (il premio di maggioranza era scattato, come prevedibile, per il PNF): i fascisti trovarono il modo di limare anche il numero di seggi garantiti alle minoranze, alla cui spartizione riuscirono a partecipare mediante una lista civetta (la lista bis) presentata in varie regioni e che strappò ulteriori 19 scranni, mentre le opposizioni di centro e sinistra ottennero solo 161 seggi, nonostante al Nord fossero in maggioranza con 1.317.117 voti contro i 1.194.829 del Listone. Complessivamente, le opposizioni raccolsero 2.511.974 voti, pari al 35,1%.

Alessandro Visani scrisse sull’importanza politica della legge[9]:

« L’approvazione di quella legge fu – questa la tesi sostenuta da Giovanni Sabbatucci, pienamente condivisibile – un classico caso di “suicidio di un’assemblea rappresentativa”, accanto a quelli “del Reichstag che vota i pieni poteri a Hitler nel marzo del 1933 o a quello dell’Assemblea Nazionale francese che consegna il paese a Petain nel luglio del 1940”. La riforma forni all’esecutivo “lo strumento principe – la maggioranza parlamentare – che gli avrebbe consentito di introdurre, senza violare la legalità formale, le innovazioni più traumatiche e più lesive della legalità statuaria sostanziale, compresa quella che consisteva nello svuotare di senso le procedure elettorali, trasformandole in rituali confirmatori da cui era esclusa ogni possibilità di scelta »

http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_Acerbo

Legge truffa

La legge elettorale del 1953, che i suoi oppositori[1] definirono “Legge truffa“, fu una modifica in senso maggioritario della legge proporzionale vigente all’epoca dal 1946.

Promulgata il 31 marzo 1953 (n. 148/1953), la legge, composta da un singolo articolo, introdusse un premio di maggioranza consistente nell’assegnazione del 65% dei seggi della Camera dei deputati alla lista o al gruppo di liste collegate che avesse raggiunto il 50% più uno dei voti validi.

La procedura di approvazione e la critica della dottrina

Voluta dal governo di Alcide De Gasperi, venne proposta al Parlamento dal ministro dell’Interno Mario Scelba e fu approvata solo con i voti della maggioranza, nonostante i forti dissensi manifestati dalle altre formazioni politiche di destra e sinistra.

Vi furono grandi proteste contro la legge, sia per la procedura di approvazione che per il suo merito.

Il passaggio parlamentare della legge vide un lungo dibattito alla Camera, ma una lettura fulminea al Senato, i cui presidenti Paratore e Gasparotto in sequenza si dimisero quando capirono che la maggioranza aveva intenzione di forzare la mano per ottenere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in tempo per svolgere le elezioni in primavera con la nuova legge. Il nuovo Presidente della Camera alta, Meuccio Ruini, approfittò della sospensione domenicale dei lavori per la domenica delle Palme del 1953 per riaprire la seduta e votare l’articolo unico della legge: ne scaturì un tumulto d’aula, che secondo Roberto Lucifero produsse l’uscita dall’aula del segretario generale Domenico Galante alla testa dei funzionari parlamentari[2]. Il gruppo del PCI contestò la regolarità della seduta, preannunciando che non avrebbe mai votato a favore del processo verbale di quella seduta: non ve ne fu bisogno, perché il giorno dopo il Capo dello Stato firmò il decreto di scioglimento delle Camere ed il Senato si riconvocò solo nella nuova legislatura. In ogni caso, quel processo verbale non fu mai approvato.

Quanto al merito, la polemica s’è riaperta negli ultimi anni. Secondo gli oppositori l’applicazione della riforma elettorale avrebbe introdotto una distorsione inaccettabile del responso elettorale. I fautori invece vedevano la possibilità di assicurare al Paese dei governi stabili non ritenendo praticabili alleanze più ampie con i partiti di sinistra o con i monarchici e i missini.

Si noti che la legge andava a innovare una materia che, almeno nell’Europa di diritto latino, era tradizionalmente regolata secondo le elaborazioni di alcuni giuristi, principalmente Hans Kelsen, i quali vedevano in un sistema elettorale strettamente proporzionale (e con pochi correttivi o aggiustamenti) la corretta rappresentatività politica in Stati di democrazia. Se anche appare scorretto sostenere che la Costituzione del 1948 recepisse un favore per il proporzionale, è però vero che già da allora il sistema del premio di maggioranza era considerato assai rudimentale, per conseguire le esigenze di governabilità delle democrazie moderne, da buona parte della dottrina politologica. Queste critiche sono riemerse, a cinquant’anni di distanza, nei confronti della legge n. 270 del 2005 (il cosiddetto “Porcellum“, dall’epiteto denigratorio rivoltole dal suo stesso proponente, l’allora ministro Calderoli), che contiene al suo interno un premio di maggioranza nazionale alla Camera e regionale al Senato.

Le reazioni alla legge

Nel tentativo di ottenere il premio di maggioranza, per le elezioni politiche di giugno, effettuarono fra loro l’apparentamento la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista Democratico Italiano, il Partito Liberale Italiano, il Partito Repubblicano Italiano, la Südtiroler Volkspartei e il Partito Sardo d’Azione.

Con l’obiettivo contrario si mossero importanti uomini politici, tra i quali Ferruccio Parri, proveniente dal Partito Repubblicano che, insieme a Piero Calamandrei e Tristano Codignola, provenienti dal Partito Socialdemocratico, partecipò alla fondazione di Unità Popolare: tale movimento aveva proprio lo scopo di avversare la nuova legge elettorale. Non mancarono infatti, all’interno dei partiti che appoggiarono la nuova norma, forti contrarietà. Da una scissione nel partito liberale si costituì Alleanza Democratica Nazionale.

Le forze apparentate ottennero il 49,8% dei voti: per circa 54.000 voti il meccanismo previsto dalla legge non scattò[3]. Unità Popolare e Alleanza Democratica Nazionale raggiunsero l’1% dei voti riuscendo entrambe nel loro principale proposito. Rispetto alle elezioni del 1948 si constata una riduzione dei voti verso i partiti che avevano voluto e approvato la legge: la DC perse l’8,4%; i repubblicani arretrarono dello 0,86%, più di 200.000 voti; perdendo circa 34.000 voti il Partito Sardo d’Azione dimezzò il suo consenso, anche liberali e socialdemocratici dovettero registrare perdite. Il Partito Comunista Italiano e il Partito Socialista Italiano aumentarono i consensi ottenendo 35 seggi in più; il Partito Nazionale Monarchico aumentò da 14 a 40 deputati e il Movimento Sociale Italiano aumentò da 6 a 28 deputati.

Il 31 luglio dell’anno successivo la legge fu abrogata.

http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_truffa

 

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